L’Angolo del Diritto: danni da vacanza rovinata

di Luigi Marchitto

Oggi cerchiamo di capire cosa accade se ci ritrova in vacanza in una situazione completamente o parzialmente diversa da quella per cui si è stipulato il contratto nei confronti di un’agenzia di viaggi o di un tour operator.

L’art. 46 del Codice del Turismo afferma al primo comma che «… ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio».

Questo è il caso di una singola mancanza tra i vari servizi proposti e accettati nel pacchetto turistico, come ad esempio nel caso in cui nella camera era previsto idromassaggio, televisione satellitare e frigo, ed invece mancano del tutto i canali satellitari. In questo modo immediatamente l’agenzia o il tour operator possono porre rimedio alla situazione di disagio.

Diverso, invece, il caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo 46 del Codice del Turismo, quando cioè essendo i disservizi numerosi o mancando del tutto la maggior parte, se non tutti, i servizi promessi, si verifica un danno irreparabile. In questo caso il turista deve sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, al momento del ritorno, meglio se entro 10 giorni, per evitare possibili contestazioni in merito alla decadenza.

In questo secondo caso abbiamo il vero e proprio danno da vacanza rovinata, previsto dal Cod. del Turismo all’art. 47 secondo il quale «… nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere …. un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta».

Sono comunque due le voci di danno da prendere in considerazione: il pregiudizio economico (gli esborsi ulteriori sostenuti dal viaggiatore) ed il danno morale dovuto alla delusione ed allo stress subiti a causa del disservizio correlati appunto al tempo trascorso e all’irripetibilità dell’occasione persa.

È molto importante conservare fotografie, video e testimonianze che sono importantissime in caso di causa per dimostrare i disservizi che vengono denunciati.

Infine non ci si deve dimenticare che il termine oltre il quale chiedere il risarcimento (dopo aver inviato il modulo di cui sopra) è di 1 anno dal rientro dalle vacanze. Il termine sale a 3 anni solo in caso di lesioni personali. 

La rubrica L’angolo del Diritto è a cura dell’avvocato Luigi Marchitto