L’angolo del Diritto: diritti dei consumatori sul prezzo dei prodotti
di Luigi Marchitto
Spesso quando ci si reca nei negozi o nei supermercati a fare shopping, si ignorano tutta una serie di norme poste a tutela del consumatore, che l’ordinamento individua come il contraente “debole”. È opportuno ricordarle per linee generali.
Nelle vetrine, sia quelle poste all’interno che all’esterno del locale commerciale, il venditore deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Deve quindi avere cura di porre accanto ai prodotti posti in esposizione un cartello con l’indicazione esatta del prezzo.
In particolare, nei supermercati il venditore ha l’obbligo di indicare, oltre al prezzo unitario del prodotto, anche quello relativo alla singola unità di misura – €, kg, ecc. – così da permettere all’acquirente un facile raffronto tra categorie similari di prodotti.
Ad esempio nell’ipotesi di due confezioni di sale di uguale quantità, ma di marca differente, il consumatore potrà verificare facilmente in base al prezzo per unità di misura il prodotto più vantaggioso da acquistare.
In ogni caso è importantissimo ricordare che fa fede SOLO il prezzo esposto accanto ai prodotti sugli scaffali, anche se per un disguido del venditore non è stato ancora aggiornato. Quindi se siete alla cassa e all’esito della lettura del codice a barre o, controllando subito dopo lo scontrino fiscale dove sono indicati prodotti e prezzi, riscontrate un prezzo superiore a quello indicato sullo scaffale, anche se avete già pagato dovete pretendere la restituzione della somma.
Allo stesso modo al bar: se non è esposto il prezzo delle consumazioni al tavolo il cliente ha il diritto di pagare quello previsto per le stesse consumazioni al banco o sopra la cassa. E, in ogni caso, per prezzo si intende sempre quello al netto e mai comprensivo di servizio, di confezionamento o altro.
In mancanza di ciò, il cliente ha comunque diritto di chiamare la polizia per ottenere la restituzione dell’eventuale differenza di prezzo.
Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a causa della loro particolare natura o della loro destinazione, o siano di natura tale da dare luogo a confusione. Ad esempio il prezzo dei prodotti commercializzati sfusi, dei prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione, dei prodotti commercializzati nei distributori automatici, dei prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio, dei prodotti preconfezionati o dei prodotti di fantasia, ovvero quelli di marche non legate al nome del distributore ma vendute solo in quell’esercizio commerciale.
Altra cosa importante è che le informazioni relative ai prezzi dei prodotti debbono essere espresse prima di tutto in lingua italiana e poi, solo successivamente in aggiunta, in eventuali lingue straniere.
C’è anche da dire infine che sono previste delle sanzioni per chi viola queste disposizioni, con il pagamento di una multa che varia da 516 a 3.098 euro.